Sovraindebitamento
Lo Studio fornisce assistenza alle persone che, fortemente indebitate, necessitino di accedere a meccanismi di composizione della crisi tali da “sbloccare” la situazione di grave insolvenza in cui si vengono a trovare.
Per saperne di più:
F.A.Q.
Cosa si intende per “sovraindebitamento”?
Come recita l’art. 6 comma 2 della legge 3/2012, il sovraindebitamento è «La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».
In altri termini si trova in una situazione di sovraindebitamento chi non riesce a ripagare i propri debiti o finanziamenti.
In altri termini si trova in una situazione di sovraindebitamento chi non riesce a ripagare i propri debiti o finanziamenti.
In cosa consiste la procedura di composizione della crisi?
Il debitore che si trova nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti può rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi: verrà nominato un “Gestore della crisi”, ossia un professionista che affiancherà il debitore nella creazione di un piano di gestione economico-finanziaria che gli permetta di uscire dalla crisi e di far fronte a poco a poco ai propri debiti.
Chi può accedere a tale procedura?
La procedura della crisi da sovraindebitamento può essere richiesta solo dal “debitore-consumatore”: tale è qualsiasi soggetto a cui non si applica la legge fallimentare.
Possono quindi rientrare in questa categoria
• i privati;
• i professionisti, artisti e lavoratori autonomi;
• le società tra professionisti, associazioni professionali o studi professionali;
• imprenditori commerciali minori, ossia sotto la soglia di fallibilità prevista dall’art. 1 della legge fallimentare ovvero sopra soglia ma non fallibili, nonché gli eredi dell’imprenditore defunto;
• le società ed enti sotto soglia di fallibilità;
• gli imprenditori agricoli;
• gli artigiani;
• le start up innovative di qualsiasi dimensione;
• i condomìni;
• le società ed enti che non svolgono attività di impresa;
• i soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) o soci/garanti di società di capitali (s.p.a. e s.r.l.).
Possono quindi rientrare in questa categoria
• i privati;
• i professionisti, artisti e lavoratori autonomi;
• le società tra professionisti, associazioni professionali o studi professionali;
• imprenditori commerciali minori, ossia sotto la soglia di fallibilità prevista dall’art. 1 della legge fallimentare ovvero sopra soglia ma non fallibili, nonché gli eredi dell’imprenditore defunto;
• le società ed enti sotto soglia di fallibilità;
• gli imprenditori agricoli;
• gli artigiani;
• le start up innovative di qualsiasi dimensione;
• i condomìni;
• le società ed enti che non svolgono attività di impresa;
• i soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) o soci/garanti di società di capitali (s.p.a. e s.r.l.).
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30035 Mirano (VE)
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