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Diritto di Famiglia

 

Nell’ambito del Diritto di famiglia, lo Studio mette a disposizione tutta la sua comprovata esperienza, assieme alla sensibilità che la trattazione di tale materia richiede, per assistere la Clientela in:
• Separazioni consensuali e giudiziali
• Divorzi congiunti e giudiziali
• Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
• Mantenimento dei figli
• Diritto agli alimenti
• Misure di protezione contro gli abusi familiari
• Convivenze di fatto
• Procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio

Per saperne di più:

F.A.Q.

Qual è la differenza tra il regime di separazione e il regime di comunione dei beni tra coniugi?

In regime di separazione dei beni (art. 215 c.c.) spetta a ciascuno dei coniugi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, nonché l’amministrazione e il godimento degli stessi a titolo personale.
La separazione opera soltanto in presenza di un’esplicita opzione dei coniugi in tal senso, che è possibile effettuare già all’atto del matrimonio con dichiarazione espressa resa all’ufficiale celebrante (per il matrimonio civile) o al ministro di culto (per il matrimonio religioso).

In regime di comunione dei beni, invece, diventano di proprietà comune dei coniugi taluni beni o diritti acquistati dopo le nozze. Nello specifico, cadono in comunione gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (ad esclusione dei beni personali), le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi, gli utili e gli incrementi delle aziende costituite anteriormente al matrimonio da uno dei due coniugi ma gestite da entrambi successivamente alle nozze.

Il regime di comunione opera automaticamente, laddove i coniugi non optino per la separazione dei beni.
In regime di comunione dei beni, invece, diventano di proprietà comune dei coniugi taluni beni o diritti acquistati dopo le nozze.

Cosa succede se un coniuge si allontana senza giusta causa dalla residenza familiare e rifiuta di tornarvi?

E’ innanzitutto sospeso il diritto all’assistenza morale e materiale da parte dell’altro coniuge. L’allontanamento, inoltre, può essere causa di addebito dell’eventuale separazione.
Il coniuge, tuttavia, può legittimamente abbandonare il tetto coniugale in presenza di una giusta causa che renda la convivenza matrimoniale intollerabile (ad esempio violenza domestica, maltrattamenti, infedeltà…).

A chi viene assegnata la casa coniugale in sede di separazione e/o divorzio?

In caso di separazione o divorzio consensuale la scelta può essere effettuata dagli stessi coniugi. In assenza di determinazione dei coniugi o in caso di separazione o divorzio giudiziale, invece, l’assegnazione sarà disposta dal giudice, che solitamente prediligerà il coniuge al quale verranno affidati i figli. In assenza di figli, la casa coniugale in linea di massima rimarrà al proprietario.

Come vanno ripartite le spese per i figli in caso di separazione?

Le spese ordinarie vengono sostenute per intero dal coniuge affidatario. Le spese straordinarie (es. mediche, universitarie etc.) vanno suddivise al 50% tra i coniugi. Tra queste ultime, inoltre, occorre distinguere tra quelle rimborsabili anche se sostenute senza preventivo accordo tra coniugi e quelle il cui rimborso presuppone, invece, un accordo tra coniugi. L’elencazione esaustiva delle spese ordinarie e straordinarie (e, tra queste, di quelle con/senza preventivo accordo) è contenuta in un apposito “Protocollo Famiglia” approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia nel settembre 2019.

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